13 agosto 2013

Tribunale astrologico e diffamazione

  

Amo ripetere spesso che fare astrologia espone a un sacco di problemi.
 1)Espone ad attirarsi le ilarità e gli insulti degli scettici e dei pregidizievoli; 2)espone alle critiche dei colleghi, 3) espone alle incomprensioni dei consultanti.

Analizziamo caso per caso: 
1) Sappiamo bene che l'astrologia non è ancora una materia rispettata dagli accademici della scienza e per questo, il lettore medio potrebbe essere indotto a sentire il parere di questi scienziati. Questo naturalmente significa definire l'astrologo come un ignorante superstizioso e tutti gli altri come persone razionali e intelligenti. Spesso e volentieri è l'esatto opposto: l'astrologo si rivela più colto, intelligente, razionale di chi invece pensa di esserlo. 

2) Sconsiglio vivamente di avvicinarsi al mondo dell'astrologia perché ognuno pensa di essere nel giusto e spesso tende a sminuire le idee dell'altro. In questi ultimi giorni ho constatato una grande divergenza di opinione persino su quelle che cose che dovrebbero essere uguali per tutti. Così, il pianeta dell'invidioso per esempio, è Mercurio per taluni, Saturno per altri, Venere per altri ancora e Giove per altri ancora, e infine Plutone per il resto. Insomma, quella dell'astrologo, è secondo me la categoria più soggetta a pregidizio.

3) Per non parlare poi dei termini che si utilizzano quando ci si confronta coi colleghi stessi oppure coi consultanti: bisogna stare molto attenti perché spesso una frase può essere intesa male, come alcune volte mi è capitato di constatare. Nel libro di J.Canseco intitolato "Ragionare con chiarezza" è espresso molto bene come sia facile attribuire a una parola o a una frase un senso diverso da quello che in realtà vorrebbe significare. Ognuno attribuisce per esempio, al termine "libertà" un senso e dei significati diversi. Sul problema dell'interpretazione del linguaggio in chiave relazionale, ne ho parlato esaustivamente nel mio libro astrologico intitolato "L'amor che move il Sole e l'altre stelle".

Se l'astrologo è soggetto a questi problemi, allora sarà soggetto anche a diffamazione perché si ritrova coinvolto nelle difficoltà di interpretazione e in quelle del pregidizio.

Ecco, l'astrologo coscienzioso, quello che usa un linguaggio chiaro e comprensibile, anche lui può esser diffamato se qualcuno intepreta a modo proprio alcune sue affermazioni. 

Allora ecco qui di seguito alcuni consigli per quegli astrologi che si ritrovano ad esser diffamati. 

Prima di tutto:

Diffamazione è il termine giuridico che designa una forma di espressione che porti lesione all'onore di una persona o di un'istituzione.
In quasi tutti gli ordinamenti giuridici non si ha diffamazione se quanto asserito non sia falso e spetta all'accusa dimostrare tale falsità. In altri, come quello italiano, ciò non è richiesto e solo in casi molto limitati è, viceversa, la difesa (diritto) che ha la facoltà di discolparsi dimostrando la verità delle asserzioni ritenute diffamatorie.

In poche parole, tocca a chi diffama dimostrare che ciò che afferma sia vero, anche se qui in Italia è richiesto il contrario solo in alcuni casi.

La diffamazione viene punita nella maggioranza degli stati. La diffamazione è considerata un delitto punito dal codice penale, ma che comporta anche la condanna a un risarcimento civile. La diffamazione viene anche presa in considerazione come una lesione del diritto alla vita privata da contemperare al diritto alla libertà di espressione dei fatti veritieri.
Dunque, se per esempio qualcuno rivela a terzi fatti che riguardano una propria previsione per esempio, non necessariamente in maniera pubblica, questo è punibile perché viola il diritto alla privacy. 

L'Articolo 595 Codice Penale. Prevede il reato di Diffamazione.
"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032"
In pratica è vietato parlare "male" o dire "maldicenze" rispetto ad una persona o ad un'istituzione anche se questo risulta vero, l'articolo inoltre specifica che la diffamazione si configura solamente quando ci si rivolge a più di una persona.

Avete capito? Comunicare a più persone una maldicenza a proposito di una terza persona, equivale a un reato (a meno che non sia fatto per difesa, aggiungo io). Comunicare implica il fatto di dire qualcosa con qualsiasi mezzo (telefono, sms, internt, messaggio privato, pubblica piazza, tv, radio etc. etc.)  

Quando si pensa alla rete Internet si pensa immediatamente a un via vai di informazioni. E tante di queste, qualora coincidenti con espressioni denigranti e percepite da un numero indefinito di soggetti terzi, possono dare origine al reato di diffamazione via web. L'illecito della diffamazione in generale è previsto dall'articolo 395 del codice penale e si configura quando chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. 

Dunque, come dicevo prima, è sufficiente dire qualcosa anche a più persone. Per esempio mi è capitato che chi mi diffamasse lo ha rivelato a una persona (CON ASSOLUTA CERTEZZA) e che poi questa persona lo ha rivelato ad altre due (CON ASSOLUTA CERTEZZA)  sino a giungere a me; oppure come in quel caso in cui mi si diffamava pubblicamente, ma in un gruppo privato.

Un reato di evento, inteso, quest'ultimo, come avvenimento esterno all'agente e causalmente collegato al comportamento di costui. Un evento non fisico, ma, si potrebbe dire, psicologico, consistente nella percezione da parte del terzo, o meglio dei terzi, dell'espressione offensiva, che, pertanto, si consuma non al momento della diffusione del messaggio, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano "terzi" rispetto all'agente e alla persona offesa. Con riferimento alla diffamazione via web, vi è da dire che l'art. 395 comma 3 del codice penale configura il reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. Ebbene, detto reato può essere di certo commesso anche per via telematica o informatica, come sostiene la Corte di Cassazione in una storica sentenza (Cass. Pen. Sez. V, 27 dicembre 2000, n. 4741), poiché l'azione di immissione del messaggio "in rete" è idonea a ledere il bene giuridico dell'onore. L'idoneità del sito Internet a concretare il reato diffamatorio trova conforto in molta giurisprudenza di merito, che non ha sottovalutato la pericolosità della rete telematica nella realizzabilità di fattispecie criminose, ritenendo che "l'abuso del diritto di cronaca può concretarsi anche tramite diffusione di messaggi via Internet, poiché il mezzo di diffusione non modifica l'essenza del fatto, valutabile alla stregua dei normali criteri che governano il libero e lecito esercizio del diritto di cronaca" (Tribunale Teramo, ordinanza del 11 dicembre 1997). 

Ma come e quando si configura il reato di diffamazione attraverso il web? La Cassazione, con la sentenza del 17 novembre 2000 n. 4741, ha affermato che il reato di diffamazione telematica si integra con l'immissione di scritti lesivi dell'altrui reputazione nel sistema internet e la consumazione del reato avviene "non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano "terzi" rispetto all'agente ed alla persona offesa", tanto che "l'evento appare temporalmente, oltre che concettualmente, ben differenziato dalla condotta". Cosicché, tale reato si consuma anche se la comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee alla trasmissione e contestuali tra di loro. Infatti, i destinatari possono trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri ovvero distanti dall'agente. 

Come dicevo prima, in temi diversi rispetto alla data della diffamazione, è giunta  notizia a ognuna delle persone coinvolte ad ascoltare tale messaggio.
Tanto non accade nell'ipotesi di diffamazione commessa a mezzo posta, telegramma o e-mail, in cui è necessario che l'agente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari. Qualora egli, invece, utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente verso tutti, sia pure nel ristretto - ma non troppo - ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione, a connettersi (Cass. pen. sez. 5, 21 giugno 2006 n. 25875; Cass. pen. sez. 5, 17 novembre 2000 n. 4741). Lo ha ribadito recentemente la Corte Suprema nella sentenza del 26 giugno 2010, n. 2739 che, nell'individuare i criteri per la determinazione del luogo di consumazione del reato di diffamazione commesso mediante la pubblicazione di un articolo su un giornale on line, ha precisato anche che il provider mette a disposizione dell'utilizzatore (nel caso trattato dalla Cassazione la testata editoriale o giornalistica) uno spazio web allocato presso un server, che può trovarsi ovunque. Una volta inserite le informazioni non si verifica alcuna "diffusione" delle stesse: i dati inseriti non partono dal server verso alcuna destinazione, ma rimangono immagazzinati a disposizione dei singoli utenti che vi possono accedere, attingendo dal server e leggendoli al proprio terminale. Ne consegue che, quand'anche esista un preciso luogo di partenza (il server) delle informazioni, lo stesso non coincide con quello di percezione delle espressioni offensive e, quindi, di verificazione dell'evento lesivo, da individuare nel luogo in cui il collegamento viene attivato. 

Insomma, per poter dire che esiste una diffamazione è necessario avere le prove della fonte. In tutti i casi sono riuscito ad ottenerle ed invito chiunque si trovasse nelle mie stesse condizioni a cercare qualsiasi prova dell'avvenuta diffamazione a opera di una precisa persona.

Il sito web sul quale viene effettuata l'immissione è, per sua natura, destinato ad essere visitato da un numero indeterminato di soggetti; pertanto, nell'ipotesi in esame, in cui un giornale sia redatto in forma telematica, deve necessariamente presumersi che all'immissione faccia seguito, in breve tempo, il collegamento da parte di lettori, non diversamente da quanto deve presumersi nel caso di un tradizionale giornale a stampa. Accade, allora, che quando una notizia risulti immessa sul sito web si presume fino a prova contraria la diffusione della stessa, proprio in quanto l'accesso ai siti web è in genere libero e frequente. Sicché l'immissione di notizie o immagini in rete implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato di utenti, anche se difficile da accertare. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, si desume che il luogo in cui viene commesso il reato di diffamazione telematica è da individuare in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da un maggior numero di fruitori della rete. Dunque, nel luogo in cui il collegamento viene attivato. 

Ciò significa che se il luogo è pubblico ci sono più probabailità che lapropria reputazione possa essere minata. Ma naturalmente ciò non significa che se un'affermazione diffamatoria passa per circuiti privati non implichi che lo stesso non giunga a un numero sufficiente di soggetti, tale che possa essere ritenuto, per l'appunto, lesivo. 

Tali informazioni giuridiche sono a cura dell'avvocato Assunta Panaia ed estratte dal sito: http://www.catanzaroinforma.it/pgn/rubriche.php?rubrica=247

Morale della favola: per difendervi dalla diffamazione 1) scegliete con cura i vostri amici 2) cercate il più possibile di non esporvi 3) cercate il più possibile di essere chiari 4) cercate di chiedere al consultante se ha capito bene ciò che avete detto 5) cercate prove inequivocabili della diffamazione (come ho fatto io) 6) assicuratevi che sia giunta a più di una persona.  
 
Veniamo al caso di oggi

Ciao Giuseppe mi chiamo (...), spero che tu abbia tempo,
... gia' mesi fa ho letto il tuo blog, mi è piaciuto leggere i diversi argomenti, ne sono incuriosita e affascinata, cerco da sempre di capire come sia possibile che i pianeti influiscano così tanto nella vita di una persona, magari è un'idea buttata lì ma uno degli esempi che mi passano per la testa potrebbe essere per esempio l'influsso della Luna sulle maree o altre situazioni oggettive percepibili vivendo sulla terra ... o per lo meno quando cerco di spiegare queste cose ad amici che non sono abituati all'astrologia provo a trovare esempi semplici come questo.
Ti scrivo per porti un quesito, premetto che sono un pò preoccupata per il mio prossimo compleanno a Cuba, ora provo a spiegarti
sono nata il (...)
Vedendo che la rivoluzione solare a Gorizia sarebbe stata pesante, ho deciso come ho fatto l'altro anno (passato ad istanbul, con gran profitto per tutto l'anno in particolar modo nel campo dell'arte, che amo tantissimo, e poi per mio padre ha "risolto" un gravissimo problema di salute) di cercare una nuova meta che potesse essere un pò più propizia e che mi sollevasse almeno dalle cose più brutte come marte in casa 12^,
Poi un giorno ho parlato con il mio ragazzo (ama viaggiare) che era disposto a festeggiare con me il compleanno, in una meta lontana anche aiutandomi economicamente per le spese,  però doveva essere una meta che anche a lui piaceva; così casualmente il paese durante una chiacchierata si è rivelato Cuba, la citta' prevista per ora è Havana.
La mia domanda è : c'è qualche citta' a Cuba meglio di Havana per passare il compleanno (Saturno in casa 6 mi spaventa un pò dato che in questi giorni sono sorti piccoli problemi alla vista)?
Grazie

Se tu volessi approfondire in maniera semplice ed efficace la questione delle influenze planetarie, ti consiglio vivamente di acquistare il mio libro "l'amor che move il Sole e l'altre stelle" che inoltre approfondisce la questione delle dinamiche di coppia. 
La passione per l'arte, intesa come ottima manualità asservita a scopo sociale, è data dallo stellium in Vergine e in VII^ casa. Anche la dominante Nettuno non mi dispiace, e l'opposizione con la Luna dello stesso, perché mi parla di una genialità che nasce da una serie di fobie. Imponiti di ritardare il più possibile il matrimonio. Detto questo, vediamo di rispondere alla tua domanda: rimanere nella tua città di nascita è infatti sconsigliabile perché Marte si troverebbe nella 12^ casa come infatti affermi. Inoltre, le altre posizioni di rivoluzione non mi piacciono un granché. La soluzione che tu hai trovato non è malvagia, ma sicuramente necessita di qualche ritocco. Non credo che Saturno in 6^ sia una preoccupzione, anche perché non trovo transiti che possano penalizzarti in tale ambito, e poi Venere finisce per ridurre il peso di questo pianeta. Pensa che io ho posizionato la coppia volutamente in 6^ (per inventivare altre posizioni per me più importanti della salute: ho la 12^ casa nel Leone e i problemi di salute sono affrontati con noncuranza o coraggio) che mi ha procurato mal di testa, male alle ginocchia, torcicollo, una ferita da taglio sotto il piede, costanti problemi alla spalla, una piombatura saltata via; ma l'anno è ancora lungo e mi aspetto ancora qualcos'altro. Ma tutto ok, nulla di grave, perfettamente sopportabile, gestibile. In ogni caso, in linea generale, non mi piace la RSM per Cuba. Infatti hai penalizzato il lavoro, la X^ casa con Nettuno e Giove in 2^ casa potrebbe portarti soldi in uscita. Insomma, non possiamo contare positivamente nemmeno sulla 5^ casa perché hai posizionato il Sole. Esso indica solo che tale settore è stimolato, ma non che sarà stimolato positivamente. Inoltre Marte è incollato a FC e non mi piace assolutamente. Non credo sia stato un professionista a sceglierti questa soluzione scadente. In ogni caso, se hai già fatto il biglietto e non puoi cambiare, festeggia il tuo compleanno a est de L'Havana, il più a est possibile che puoi, del giorno 21 settembre alle ore 22.36